Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 8 ago 1907
Il direttore coadiuva il presidente nella esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e nell'amministrazione della scuola; provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola; propone i provvedimenti che reputi utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale, in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate riferisce al Consiglio direttivo il quale delibererà sull'opportunità o meno di informarne il Ministero per gli opportuni provvedimenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-09;228#art-12