Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 8 ago 1907
Il direttore e gli insegnanti saranno nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio in seguito a concorso pubblico o su proposta del Consiglio direttivo. Il personale di servizio è nominato dal Congiglio direttivo coll'approvazione del Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-09;228#art-11