Art. 21

Art. 21

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In vigore dal 3 ott 1907
Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un solido istituto di credito locale, all'uopo designato dalla giunta di vigilanza. A questo istituto saranno direttamente versate dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-28;347#art-21