Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 3 ott 1907
H numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal Ministero, sentito il parere della giunta di vigilanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-28;347#art-13