Art. 2
2 / 2In vigore dal 23 giu 1907
Il predetto collegio sarà costituito di 10 probiviri, dei quali 5 eletti dagli industriali e 5 dagli operai.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 aprile 1907.
VITTORIO EMANUELE.
ORLANDO.
F. COCCO-ORTU.
Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-19;175#art-2