Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 23 giu 1907
Il predetto collegio sarà costituito di 10 probiviri, dei quali 5 eletti dagli industriali e 5 dagli operai. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 aprile 1907. VITTORIO EMANUELE. ORLANDO. F. COCCO-ORTU. Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
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