Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 5 giu 1907
Agli allievi del corso inferiore sarà rilasciato un attestato di aver compiuto gli studi nel detto corso. A quelli del corso normale sarà rilasciata la licenza dalla scuola industriale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-19;151#art-7