Art. 5
5 / 26In vigore dal 5 giu 1907
La scuola comprende un corso inferiore di due anni, che è fine a se stesso, e apre l'adito altresì al corso normale della durata di tre anni.
Il corso normale si divide in tre sezioni: sezioni di elettrotecnica, sezione di meccanica, sezione di arte decorativa applicata alla costruzione di mobili e alla edilizia.
Potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti, come pure altri corsi ed altre sezioni, officine e laboratori, con decreto Ministeriale, sentita la Giunta di vigilanza e previo accordo cogli enti contribuenti, per quanto riguarda la spesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-19;151#art-5