Art. 24

Art. 24

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In vigore dal 5 giu 1907
Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvederà alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa, a vantaggio di altro Istituto scolastico, d'indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti, e il locale sarà consegnato all'Amministrazione dell'ospizio «Carlo Felice» nello stato in cui si troverà senza obbligo di rimborso per spese di adattamento e trasformazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-19;151#art-24