Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 5 giu 1907
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 15 luglio 1906, n. 383 riguardante i provvedimenti speciali per le provincie meridionali ed insulari del Regno; Riconosciuta l'opportunità di fondare in Cagliati un istituto d'istruzione professionale; Viste le deliberazioni: della Deputazione provinciale di Cagliari in data 12 novembre 1906 e 25 marzo 1907, del R. commissario per il comune di Cagliari in data 19 novembre 1906 e 19 marzo 1907, della Camera di commercio ed arti di Cagliari in data 13 dicembre 1906 e 17 marzo 1907, dell'Amministrazione dell'ospizio Carlo Felice del 20 marzo 1907 riguardante l'impegno per le spese d'impianto e di mantenimento della scuola; nonché quella dell'amministrazione della cassa Carlo Felice di Cagliari, in data 15 dicembre 1906, riguardante la compartecipazione alle spese d'impianto della scuola stessa; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . È istituita in Cagliari, alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, una R. scuola industriale, allo scopo di fermare abili operai per le industrie meccaniche elettrotecniche e decorative.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-19;151#art-1