Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 4 giu 1907
Agli alunni che abbiano seguito regolarmente i corsi della scuola e superato l'esame di licenza vien rilasciato un diploma nelle forme determinate dal regolamento di cui all'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-19;150#art-7