Art. 23

Art. 23

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In vigore dal 4 giu 1907
Il presente statuto potrà essere modificato con decreto Reale sopra proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della Giunta di vigilanza della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-19;150#art-23