Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 4 giu 1907
Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-19;150#art-17