Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 30 apr 1907
Sulla proposta del ministro dell'interno: N. LXXXIX (Dato a Roma, il 24 marzo 1907), col quale il lascito dotale Campeggi è eretto in ente morale ed è concentrato nella Congregazione di carità di Dozza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-03-24;89#art-1