Art. 27 · Somme da imputarsi nella liquidazione delle indennità di legge.
Statuto delle Casse pensioniTitolo IV

Art. 27

Abrogato27 / 107

Somme da imputarsi nella liquidazione delle indennità di legge.

In vigore dal 10 feb 2011
Statuto delle Casse pensioni- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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