Art. 18 · Sussidio per una sola volta alle famiglie dei compartecipanti ordinari (uomini) morti dopo il loro esonero dal servizio.
Statuto dei Consorzi di mutuo soccorsoTitolo IV

Art. 18

Abrogato69 / 107

Sussidio per una sola volta alle famiglie dei compartecipanti ordinari (uomini) morti dopo il loro esonero dal servizio.

In vigore dal 10 feb 2011
Statuto dei Consorzi di mutuo soccorso- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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