Art. 21

Art. 21

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In vigore dal 26 giu 1907
Il presente statuto potrà essere modificato con decreto reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della giunta di vigilanza della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-03-17;194#art-21