Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 26 giu 1907
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro, sentito il parere della giunta di vigilanza. La pianta organica indicherà quali insegnamenti debbano considerarsi di carattere speciale e complementare.
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