Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 5 apr 1907
Per essere ammessi alla scuola i giovani devono aver compiuto 10 anni di età ed aver superato l'esame di maturità, o di licenza elementare, oppure devono dar prova di possedere un grado d'istruzione sufficiente, a giudizio del collegio degli insegnanti, per seguire con profitto gli insegnamenti della scuola. È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero. Non sono ammessi uditori o praticanti a nessuno dei corsi. Per passare da una classe alla successiva è necessario aver superato l'esame di promozione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-12-20;515#art-6