Art. 23

Art. 23

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In vigore dal 5 apr 1907
Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvederà alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa, a vantaggio di altro istituto scolastico di indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-12-20;515#art-23