Art. 21

Art. 21

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In vigore dal 5 apr 1907
Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari; le norme per la gestione dei laboratori, per il riparto degli utili relativi, e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-12-20;515#art-21