Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 14 dic 1906
All'espropriazione del terreno all'uopo occorrente, e che verrà designato dal predetto Nostro ministro, sarà provveduto a senso della citata legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1906. VITTORIO EMANUELE. C. MIRABELLO. Visto, Il guardasigilli: GALLO.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-11-09;412#art-2