Art. 19

Art. 19

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In vigore dal 29 nov 1906
Con regolamento, da approvarsi dal ministro di agricoltura, industria e commercio, saranno stabilite le modalità degli esami, gli obblighi degli alunni e del personale della scuola, e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola stessa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-10-01;392#art-19