Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 29 nov 1906
I professori e gli impiegati della scuola che abbiano nomina stabile e che non occupino altro ufficio con diritto a pensione, nè percepiscano già una pensione a carico dello Stato o di qualsiasi altro ente, saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito per gli insegnanti delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. Il personale inserviente sarà assicurato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai per tutto il tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarrà in servizio. Nel bilancio annuale della scuola sarà stanziata una somma per concorso al trattamento di riposo ed alle assicurazioni di cui sopra. Sullo stipendio del personale ammesso al trattamento di riposo sarà eseguita una ritenuta proporzionale nella misura di quella stabilita per la pensione agli impiegati dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-10-01;392#art-18