Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 29 nov 1906
Il direttore è scelto ad ogni triennio fra una terna proposta dal Consiglio direttivo dopo sentito il Consiglio accademico. Esso è nominato con decreto Reale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-10-01;392#art-14