Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 30 ott 1906
Alla fine di ciascuno dei due corsi, inferiore e normale, gli allievi devono superare un esame di licenza e sarà loro rilasciato analogo diploma. Non sono ammessi uditori, nè praticanti a nessuno dei corsi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-14;360#art-6