Art. 22
22 / 23In vigore dal 30 ott 1906
Qualora la scuola industriale venisse soppressa, sarà determinato con Nostro decreto, sentito il parere degli enti che contribuiscono al mantenimento di essa, il passaggio di ogni sua attività patrimoniale e del materiale in amministrazione di altro istituto affine, esistente nella città di Benevento, fino a che la scuola industriale non sia ricostituita.
In caso di soppressione della scuola o di riduzione di ruolo, al personale tutto addetto alla medesima saranno accordati gli assegni di disponibilità secondo le disposizioni della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, sulla disponibilità degli impiegati per soppressione di uffici o per riduzione di ruoli organici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-14;360#art-22