Art. 20

Art. 20

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In vigore dal 30 ott 1906
La scuola concorre, a norma di speciale regolamento, con una somma annua da stabilirsi nel suo bilancio come contributo al trattamento di riposo del personale della scuola, il quale è tenuto a rilasciare all'uopo la quota mensile, a norma del regolamento medesimo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-14;360#art-20