Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 28 nov 1906
Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni delle leggi o dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-08-26;390#art-14