Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 set 1906
Sulla proposta del ministro dell'interno: N. CCLXXIX (Dato a Roma, il 28 giugno 1906), col quale il Monte frumentario di Tomareccio (Chieti) venne trasformato in istituzione di soccorso ad assistenza dei malati poveri a domicilio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-06-28;279#art-1