Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 25 lug 1906
Scopo dell'istituzione è di fornire un'istruzione teorico-pratica che abiliti gli allievi all'esercizio della professione di capo minatore e perito minerario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-06-10;214#art-2