Art. 9
9 / 26In vigore dal 11 mar 1908
Una Giunta di vigilanza, presieduta dal sindaco di Napoli ed in sua rappresentanza da un assessore da lui delegato, sopraintende all'amministrazione della scuola. Di essa fanno parte un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio, un altro rappresentante del Comune, uno della provincia di Napoli, uno della Camera di commercio e il direttore della scuola.
Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle L. 2500, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella Giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.
La Giunta nomina nel proprio seno un vice presidente e un segretario.
I membri della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-04-19;152#art-9