Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 23 giu 1906
Alla fine di ciascuno dei tre corsi, inferiore, medio e superiore, gli allievi devono superare un esame di licenza e sarà loro rilasciato analogo diploma. Durante il corso superiore o di perfezionamento i giovani che avessero ottenuto la licenza dalla sezione di meccanica, potranno seguire i corsi e le esercitazioni delle sezioni di fonderia e di elettrotecnica, o reciprocamente. Non sono ammessi uditori nè praticanti a nessuno dei corsi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-04-19;152#art-7