Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 25 apr 1906
È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina da una scuola ad un'altra, quando entrambe sieno della stessa natura e di ugual grado e i funzionari da trasferirsi sieno stati nominati con decreto Reale o Ministeriale. In caso di simili passaggi sono, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformità delle norme vigenti. I passaggi di cui nel presente articolo, sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o Ministeriale sulla domanda degli interessati e dietro parere favorevole delle Giunte di vigilanza delle due scuole.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-02-15;65#art-12