Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 25 apr 1906
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Consiglio direttivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-02-15;65#art-10