Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 mar 1906
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l'articolo unico del Nostro decreto 18 settembre 1905, n. 524, col quale fu autorizzata la pubblicazione della traduzione italiana delle tre Convenzioni di diritto internazionale privato, firmate all'Aja il 12 giugno 1902, e approvate con legge 7 settembre 1905; Considerato essere incorse nel testo della detta traduzione, allegata al decreto medesimo, alcuno inesattezze ed omissioni, che giova riparare; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il nostro ministro degli affari esteri è autorizzato a pubblicare, di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti, l'unito nuovo testo della traduzione italiana delle tre Convenzioni internazionali 12 giugno 1902, da sostituire per ogni effetto al testo allegato al nostro decreto 18 settembre 1905. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 gennaio 1906. VITTORIO EMANUELE. A. DI SAN GIULIANO. C. FINOCCHIARO-APRILE. Visto, Il guardasigilli: C. FINOCCHIARO-APRILE.
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