Art. 9
III convenzione

Art. 9

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In vigore dal 18 mar 1906
La presente Convenzione non si applica che alla tutela dei minori che appartengono a uno degli Stati contraenti, chi abbiano la loro residenza abituale sul territorio di uno di questi Stati. Ciò nonostante, gli della presente Convenzione si applicano tutti i minori che appartengono agli Stati contraenti.
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