Art. 9
II convenzione

Art. 9

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In vigore dal 18 mar 1906
La presente Convenzione non si applica che alle domande di divorzio o di separazione personale proposte in uno degli Stati contraenti, purchè una almeno delle parti appartenga a uno di questi Stati. Nessuno Stato è obbligato dalla presente Convenzione ad applicare una legge che non sia quella di uno degli Stati contraenti.
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