Art. 7
III convenzione

Art. 7

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In vigore dal 18 mar 1906
In attesa della costituzione della tutela, e in ogni caso d'urgenza, i provvedimenti necessari per la protezione della persona e degli interessi di un minore straniero potranno essere presi dalle autorità locali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-01-18;37#art-ic-7-3