II convenzione
Art. 5
17 / 38In vigore dal 18 mar 1906
La domanda di divorzio o di separazione personale può essere proposta:
1° davanti la giurisdizione competente secondo la legge nazionale dei coniugi;
2° davanti la giurisdizione competente del luogo dove i coniugi hanno il loro domicilio. Quando, secondo le loro leggi nazionali, i coniugi non abbiano lo stesso domicilio, la giurisdizione competente è quella del domicilio del convenuto. Nel caso di abbandono, e nel caso di un cambiamento di domicilio compiuto dopo che sia intervenuta la causa di divorzio o di separazione, la domanda può essere proposta anche davanti la giurisdizione competente dell'ultimo domicilio comune. Ciò nonostante, la giurisdizione nazionale è riservata, in quanto essa sia esclusivamente competente per le azioni di divorzio o di separazione. La giurisdizione straniera resta competente per un matrimonio che non possa dar luogo a un'azione di divorzio o di separazione davanti la competente giurisdizione nazionale.
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