I convenzione
Art. 5
5 / 38In vigore dal 18 mar 1906
Sarà riconosciuto dovunque come valido, quanto alla forma, il matrimonio celebrato secondo la legge del paese dove è stato contratto.
I paesi la cui legislazione esige una celebrazione religiosa potranno tuttavia non riconoscere come validi i matrimoni contratti dai loro nazionali all'estero senza l'osservanza di questa prescrizione.
Le disposizioni della legge nazionale, in materia di pubblicazioni, dovranno essere osservate; ma la mancanza di queste pubblicazioni non potrà avere per conseguenza la nullità del matrimonio, nei paesi diversi da quello la cui legge sia stata violata.
Una copia autentica dell'atto di matrimonio sarà trasmessa alle autorità del paese di ciascuno dei coniugi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-01-18;37#art-ic-5