III convenzione
Art. 4
29 / 38In vigore dal 18 mar 1906
L'esistenza della tutela costituita in conformità delle disposizioni dell' non impedisce di costituire una nuova tutela in applicazione dell' o dell'.
Di ciò sarà data notizia, il più presto possibile, al Governo dello Stato dove la tutela fu primieramente costituita. Questo Governo ne informerà l'autorità che avesse istituita la tutela, o, se questa autorità non esiste, il tutore medesimo.
Spetta alla legislazione dello Stato dove la primitiva tutela fu costituita di determinare il momento in cui questa tutela cessa, nel caso previsto dal presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-01-18;37#art-ic-4-3