Art. 4
I convenzione

Art. 4

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In vigore dal 18 mar 1906
Gli stranieri che vogliono contrarre matrimonio devono dimostrare l'adempimento delle condizioni necessarie secondo la legge indicata all'°. Questa dimostrazione si farà, sia mediante un certificato degli agenti diplomatici o consolari autorizzati dallo Stato a cui i contraenti appartengono, sia con qualunque altro mezzo di prova, purchè le Convenzioni internazionali o le autorità del paese in cui il matrimonio deve celebrarsi riconoscano la dimostrazione come sufficiente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-01-18;37#art-ic-4