Art. 3
I convenzione

Art. 3

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In vigore dal 18 mar 1906
La legge del luogo della celebrazione può permettere il matrimonio degli stranieri, nonostante i divieti della legge indicata all'°, quando questi divieti sono esclusivamente fondati sopra motivi di ordine religioso. Gli altri Stati hanno il diritto di non riconoscere come valido il matrimonio celebrato in queste circostanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-01-18;37#art-ic-3