Art. 2
III convenzione

Art. 2

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In vigore dal 18 mar 1906
Se la legge nazionale non provvede alla tutela nel paese del `minore, per il caso in cui questi abbia la sua residenza abituale all'estero, potrà provvedervi l'agente diplomatico o consolare autorizzato dallo Stato a cui il minore appartiene, in conformità della legge di questo Stato, purchè lo Stato della residenza abituale del minore non vi si opponga.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-01-18;37#art-ic-2-3