Art. 2
II convenzione

Art. 2

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In vigore dal 18 mar 1906
Il divorzio non può essere chiesto se non quando, nel caso di cui si tratta, il divorzio è ammesso, tanto dalla legge nazionale dei coniugi, quanto dalla legge del luogo dove la domanda è proposta, sebbene per cause diverse. Lo stesso principio vale per la separazione personale.
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