Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 25 ott 1905
Potranno conseguirla eccezionalmente, all'infuori del requisito della anzianità, gli ufficiali, sottufficiali e guardie per replicati atti di valore compiuti e premiati durante il servizio nel corpo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-08-26;489#art-4