Testo unico›Titolo I
Art. 4
Abrogato4 / 98Art. 20, parte 2ª, 3ª e 4ª della legge 17 luglio 1890.
In vigore dal 22 dic 2008
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-07-16;646#art-tu-4