Testo unico›Titolo IV
Art. 19
Abrogato19 / 98Art. 15 della legge 22 febbraio 1885 e art. 5 della legge 4 giugno 1896.
In vigore dal 22 dic 2008
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-07-16;646#art-tu-19