Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 2 set 1905
La direzione didattica della scuola spetta al direttore di essa, che corrisponde direttamente col Ministero. Il direttore, d'accordo col Collegio degli insegnanti, prepara i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, che saranno sottoposti all'approvazione del Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-06-15;216#art-7