Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 2 set 1905
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola e dei laboratori, come pure i loro stipendi saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della Giunta di vigilanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-06-15;216#art-12